Glamping su terreni con vincolo paesaggistico, è possibile

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Una tra le domande più frequenti che mi sento fare molto spesso da imprenditori che vogliono creare strutture glamping è se sia possibile crearne su terreni o in aree coperte da vincolo paesaggistico. Seppur solitamente io parli di queste tematiche nelle mie consulenze a pagamento, voglio dare una risposta parziale qui quest’oggi come avevo fatto con il quesito se fosse possibile creare glamping su terreni agricoli e non edificabili.

Ve ne parlai qui : https://myglamping.it/cosa-e-possibile-costruire-sui-terreni-agricoli-nel-2023/ .

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La Corte Costituzionale ribadisce la preminenza dell’ambiente e del paesaggio

Viene riportato infatti nella Sentenza n.246 della Corte Costituzionale del 29 novembre 2017 quanto segue:

Nella fattispecie, il direttore di un Ente Parco aveva emesso un’ingiunzione di demolizione di nuove costruzioni (case mobili, strutture in ferro e roulottes) realizzate in assenza di titolo autorizzatorio, in particolare del nulla osta dell’Ente Parco (art. 13 co. 1 l. n.349/1991 smi). La sentenza del Tar Campania, di accoglimento del ricorso proposto dall’ingiunto, veniva impugnata dal Mibac in Consiglio di Stato, sez. VI, che con l’Ordinanza di remissione n. 469/2015 sollevava questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la relativa questione, escludendo che nell’alveo della materia di legislazione concorrente del “governo del territorio”, (art. 117 co. 3 Cost.), possa essere ricondotta la disciplina in materia di tutela paesaggistica. Essa rientra, invece, nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117 co. 2 lett. s). Infatti, l’autorizzazione paesaggistica è finalizzata alla protezione ambientale, e per tale ragione deve essere assoggettata ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, che rispecchia la natura unitaria del valore primario ed assoluto dell’ambiente (cfr. §3.1).

Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha ribadito la sua giurisprudenza, volta a riconoscere come preminente il bene paesaggio – ambiente. Esso necessita di una disciplina di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale che, per tale motivo, ricade nella competenza legislativa esclusiva statale. Spetta al legislatore statale “determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle esemplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente” .

Vi rimandiamo a questo link per approfondire il contenuto esatto che è stato scritto all’interno della sentenza : https://www.studiolegalesantiapichi.it/wp-content/uploads/2017/12/pronuncia_246_2017.pdf

Se siete interessati alle strutture glamping ne potete trovare alcune all’interno del libro Glamping Porn, la prima guida al mondo a recensire le migliori strutture glamping, per chi fosse interessato ad acquistarla può farlo su Amazon al link del banner qui sotto o direttamente qui : https://amzn.to/3iWA3DV

Case mobili e strutture ricettive all’aperto

Le case mobili, le roulotte e i camper stabilmente ancorati al suolo sono considerati dalla legge alla stregua di vere e proprie costruzioni, che necessitano di terreni edificabili. Il Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01) le annovera infatti tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è necessario il permesso di costruire.

Il Decreto Casa (decreto legge 47/2014) ha però introdotto una piccola modifica al T. U. : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/28/14G00059/sg%20

Photo by Filip Luchianenco on Unsplash

Con questa modifica è permessa la libera installazione, quindi senza titolo autorizzativo, di case mobili, roulotte e camper. Ciò è consentito solo nel caso in cui l’installazione avvenga in una struttura ricettiva all’aperto ( glamping e/o campeggi) e per un periodo transitorio. Vi rimandiamo ad approfondire qui : https://myglamping.it/cosa-e-possibile-costruire-sui-terreni-agricoli-nel-2023/

L’ancoraggio deve quindi essere temporaneo e non avere carattere stagionale. La stagionalità infatti implica che l’installazione avvenga in modo ciclico (ad esempio, si installa una roulotte d’inverno e la si smonta in estate ogni anno). La ciclicità fa venir meno il carattere della precarietà ed è quindi necessario anche in questo caso il titolo autorizzativo. Resta comunque escluso l’uso privato.

Se siete interessati a conoscere quali sono i fornitori di case mobili ed approfondire questo argomento in una consulenza personalizzata potete contattarci via email a francesco.salvaggio@gmail.com oppure da questa pagina trovere il form per mettervi in contatto con noi di myglamping : https://myglamping.it/consulenze/

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